(di Francesco Bovolin) Il titolo sembra difficile da capire ma chiarisco subito: vi sono “società di capitale” e vi sono “società tra professionisti”. Due mondi, due realtà profondamente diverse e sulle quali è bene fare chiarezza per i cittadini.
Vediamo.
Le società di capitale sono organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Siamo nel mondo dell’economia societaria che a 360 gradi copre ogni ambito lavorativo, dalla società che agisce in campo edilizio a quella basata sullo sfruttamento agricolo, da quella che produce energia all’altra fondata su mezzi di trasporto e così via. Le più rappresentate sono le Società Per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata, entrambe governate da amministratori che non sono necessariamente sanitari medici/odontoiatri. Sono regolate dalle leggi del Codice Civile. Anche le Cooperative sono Società di Capitale.

Invece la Società tra Professionisti, STP, Introdotta con il D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 e regolarizzata dall’articolo 10, comma 10, della legge 183/11, è una forma societaria riservata ai professionisti dell’Unione Europea che per esercitare hanno bisogno di essere iscritti a un Ordine, un Elenco oppure un Albo di una professione protetta, quindi proprio come medici e/o odontoiatri. Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale di tali professionisti dovrà essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci(art. 10, comma 4, lett. b) della Legge n. 183/11. Ma quello che più conta è che una STP dovrà essere iscritta in uno speciale elenco, appositamente dedicato, esistente presso l’Ordine dei Medici e Odontoiatri nella quale opera, da cui deriva che la Società risponderà del rispetto delle medesime leggi di Deontologia Medica alle quali risponde il singolo odontoiatra altrove operante.

In sintesi: la Società di Capitale dell’etica, della deontologia medica, se ne fa un baffo; la Società tra Professionisti invece dovrà comportarsi in maniera eticamente ineccepibile.

Ma attenzione, “solo la società di capitale” in senso stretto sarà svincolata da tali obblighi, non il sanitario che vi opera. L’odontoiatra quindi dovrà barcamenarsi tra la sua etica professionale e quanto invece a livello lavorativo gli viene chiesto. Vi riesce? Benissimo. Non vi riesce? Si cercherà altri sbocchi lavorativi. I giovani neolaureati ne sanno qualcosa.

E per il cittadino che significato ha tutto ciò?
Sembra banale a questo punto specificarlo, ma merita invece soffermarci su questo aspetto.

La prestazione odontoiatrica, come vi ho detto nel mio precedente intervento sul consenso informato, rappresenta in primo luogo una scelta consapevole e, in secondo luogo, non è standardizzabile.

Faccio qualche esempio, semplice per renderlo più facilmente comprensibile.

Le banali, per modo di dire, otturazioni, sono tutte uguali? Certamente no, a volte richiedono mezz’ora di lavoro, ma può essere necessaria anche un’ora. E le estrazioni dentali? Anch’esse possono essere più o meno complesse. Lo steso dicasi per posizionare un impianto eccetera. Quindi si può imporre all’odontoiatra un tempo prestabilito di esecuzione? La risposta è facilmente intuibile. 

La soluzione per la società sarà quindi nel massimizzare le prestazioni e il tempo di esecuzione massimizzando così i profitti. E il potere etico dell’Ordine non sarà certamente mai applicabile alla Società di Capitale che come già detto risponderà solo del rispetto delle leggi del Codice Civile.

Ribadisco quindi ancora per l’ultima volta che, invece, la Società Tra Professionisti deve rispettare le leggi del Codice Deontologico, il quale è posto anche a garanzia degli interessi del cittadino utente. Tale cittadino, nel caso di dubbi sulle prestazioni eseguite in una STP, così come fosse stato curato nello studio di un singolo professionista, potrà rivolgersi all’Ordine cui esso è iscritto per chiedere la verifica della correttezza del suo comportamento e automaticamente l’Ordine verificherà ciò di cui è stato informato.

I tempi cambiano ma il rispetto della salute del cittadino, così come millenni di anni fa Ippocrate già aveva scritto nel suo “giuramento”, è un dogma tuttora imperativo per ogni sanitario.

Tutto finisce qui?

No purtroppo. No perché possono interagire altre figure professionali che da possibili insoddisfazioni traggono utile. Vi sono infatti studi legali per così dire specializzati nelle cause sanitarie, nella ricerca di persone da avviare a cause di risarcimento e lo fanno indipendentemente dalla concreta esistenza di un caso di legge. Ne parleremo la prossima volta.